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È un'imposta sul possesso degli immobili da persone fisiche e persone giuridiche
L’Imu è dovuta dai seguenti soggetti (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato:
L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali, come detto classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato:
La determinazione dell'imposta dovuta discende dal presupposto, dalla soggettività passiva, i cui requisiti siano certificati da un titolo giuridico (rogito, contratto, ecc.).
L'applicazione dei regolamenti comunali, le aliquote e la normativa generale costituiscono elementi necessari per il calcolo dell'imposta dovuta.
Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
L'imposta IMU dovuta annualmente si ottiene con l'applicazione delle aliquote determinate dall'adozione delle delibere da parte del Consiglio di ciascun Comune.
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
La Legge n. 160 del 2019, all'art. 1, co. 758-759, individua le fattispecie di immobili per i quali non è dovuta IMU.
I Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie, come ad esempio
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
Sono riservate per norma generale alcune agevolazioni in materia di IMU, contenute ancora nella Legge 160/2019 (art. 1, commi 741-747-760), in sintesi: terreni ci CD e IAP, fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, abitazioni concesse in comodato, abitazioni locate a canone concordato
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.
La modalità di calcolo dell'IMU è contenuta all'art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU deve essere versata in due rate (art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019).
La presentazione della modulistica ai fini dichiarativi non è onerosa
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