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Notizie dal Comune

APPROVATA LA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO

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mar 18 giu, 2019

APPROVATA LA LEGGE SULL’EQUO COMPENSO, CON OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO AVVENUTO. LA REGIONE LAZIO HA APPROVATO, LA LEGGE REGIONALE, NUM. 6 DEL 12 APRILE 2019 (NUMERO BUR: 31 DEL 16/04/2019), PER L’EQUO COMPENSO E PER LA TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

 

Con l’approvazione della Legge n. 6/2019, l’Amministrazione per ogni rilascio autorizzativo o per ogni ricezione d’istanza a intervento diretto, chiede la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento, come, anche, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati. A partire dal giorno dell’entrata in vigore della Legge, senza effetto retroattivo per le pratiche già presentate, per ogni pratica edilizia, occorre presentare la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della parcella professionale (sia per la presentazione, sia per la chiusura lavori). Riportiamo, per esteso l’art. 4, della Legge 6/2019, dove è esplicitato il concetto dell’avvenuto pagamento della parcella professionale, per ottenere il Titolo Abilitativo.

“Art. 4 (Legge 6/2019)”

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1.     L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.

2.     La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione viene effettuata dagli uffici interessati del procedimento amministrativo.

Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.”

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