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annotazione della sentenza di divorzio italiana e straniera e annotazione di annullamento dell'atto di matrimonio
L'Autorità Giudiziaria italiana pronuncia sentenze:
* di scioglimento del matrimonio civile
* di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
* di annullamento di matrimonio civile
* di deliberazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota)
* di annullamento di matrimonio civile
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione della sentenza, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio.
Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
* Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modificazioni
* Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997
* Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
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